Art. 1.
(Modifiche all'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327, in materia di indennità nel caso di esproprio di un'area edificabile).

      1. All'articolo 37 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

      «1. L'indennità di espropriazione di un'area edificabile è determinata nella misura pari al valore venale del bene, fatto salvo quanto disposto dal comma 2.
      2. In caso di espropriazione per l'attuazione di riforme economico-sociali l'indennità di espropriazione è pari al valore venale del bene, ridotto del 25 per cento. Qualora sia stato concluso l'accordo di cessione o se esso non sia stato concluso per fatto non imputabile all'espropriato o perché a questi sia stata offerta un'indennità provvisoria che, attualizzata, risulti inferiore agli otto decimi di quella determinata in via definitiva, l'indennità è aumentata del 10 per cento».